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Articolo 1 : Nome, scopo, sede
  1. L'Associazione Studi d'Ingegneria e di Architettura Ticinesi (ASIAT) è un'associazione padronale derivante dalla fusione delle ora disciolte USIT e ADLAT di cui ha assunto la totalità degli attivi e dei passivi ed é retta dal presente Statuto e dagli Articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Scopo dell'associazione è trattare tutte le questioni inerenti all'attività dei suoi membri nell'ambito dell'esercizio della loro professione.

  2. L'associazione può stare in giudizio per sé e per i propri membri.

  3. La durata dell'associazione è illimitata.
    La sede è quella del segretariato.
Articolo 2 : Membri
  1. Possono essere membri dell'associazione gli studi che svolgono unicamente attività di progettazione e direzione lavori, consulenza e perizie nei campi della costruzione, del territorio e dell'ambiente in modo indipendente con sede nel Cantone Ticino, a condizione che almeno uno dei titolari o dei collaboratori dirigenti effettivi abbiano almeno i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro Svizzero degli architetti/ingegneri (REG A) o degli architetti/ingegneri-tecnici (REG B). Per gli specialisti dell'impiantistica (settore elettrico, termo-sanitario e ventilazione) è richiesto il diploma di maestria federale o titolo equivalente.

  2. Sono ammessi anche quegli studi che non soddisfano le condizioni minime se iscritti all'ADLAT o all'USIT al momento della costituzione della nuova associazione.

  3. Possono anche essere ammessi alle stesse condizioni, su richiesta, i membri A.TI.P.I. (Associazione Ticinese Progettisti Impianti) e AATIDA (Associazione Architetti Ticinesi a Diritto Acquisito) al momento della costituzione della nuova associazione.
Articolo 3 : Adesioni, dimissioni, radiazioni
  1. Il comitato decide sulle domande di adesione sotto riserva di ricorso all'assemblea generale. Ogni membro può lasciare l'associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile.

  2. Il comitato può radiare un membro che non soddisfi più alle condizioni dell'art.2 o che non adempia agli obblighi statutari. I motivi dell'esclusione saranno comunicati all'interessato, il quale avrà facoltà di ricorso all'assemblea generale.

  3. Il membro dimissionario o escluso è tenuto a dar seguito ai suoi obblighi statutari e regolamentari fino alla fine dell'anno civile.
Articolo 4 : Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato;
c) i revisori;
d) il segretariato;
e) le commissioni.

Articolo 5 : Assemblea generale
  1. L'assemblea generale si compone di tutti i membri; ogni membro ha diritto ad un voto.

  2. L'assemblea è convocata per iscritto dal comitato con preavviso di almeno 20 giorni, secondo necessità, ma almeno una volta all'anno. La convocazione è pubblicata sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

  3. Assemblee straordinarie possono essere convocate anche a più breve termine per iniziativa del comitato o a richiesta di almeno 1/5 dei membri.

  4. L'assemblea generale delibera sulle trattande all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei soci presenti.

  5. Resta riservata al comitato la facoltà di rinviare una deliberazione a votazione per corrispondenza, qualora il numero dei voti presenti o rappresentati non raggiunga almeno i due terzi dei membri iscritti.

  6. E' comunque tenuto a farlo entro 30 giorni nel caso di stipulazione di convenzioni che vincolano i membri dell'associazione nella loro attività professionale nonché nel caso di scioglimento dell'associazione, sempre che i presenti all'assemblea non raggiungano i due terzi dei membri iscritti.

  7. Ogni membro può rappresentare un solo altro membro.

  8. I soci che si fanno rappresentare devono annunciarsi per iscritto al comitato almeno due giorni prima dell'assemblea e designare il membro che li rappresenta.

  9. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente decide.
Articolo 6 : Votazioni per corrispondenza
  1. Il comitato può indire votazioni per iscritto fissando un termine di 30 giorni, mediante lettera raccomandata ad ogni membro.

  2. Se la votazione per iscritto è stata indetta a seguito d'insufficiente presenza ad un'assemblea come da art. 5, l'esito sarà ritenuto valido solo se almeno due terzi dei membri si saranno espressi. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente decide.

  3. In caso contrario la deliberazione sarà demandata entro 30 giorni ad un'assemblea straordinaria che deciderà alla maggioranza dei due terzi presenti o rappresentati.
Articolo 7 Competenza dell'assemblea generale
  1. E' d'esclusiva competenza dell'assemblea generale di:

    a) approvare i conti ed il rapporto di gestione del comitato;
    b) eleggere i membri del comitato, il presidente ed i revisori;
    c) fissare l'importo dei contributi e delle tasse sociali;
    d) deliberare sulle questioni sottoposte dal comitato;
    e) modificare lo statuto;
    f) nominare commissioni per incarichi particolari;
    g) deliberare su eventuali ricorsi;
    h) pronunciare lo scioglimento dell'associazione.
Articolo 8 : Comitato
  1. Il comitato si compone di 5 membri, di cui un presidente, eletti per due anni dall'assemblea generale e rieleggibili al massimo due volte consecutive.

  2. Il comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente.

  3. Si riunisce secondo necessità e sarà convocato dal segretariato su richiesta del presidente o di due suoi membri.

  4. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.

  5. Nel comitato devono essere rappresentati gli architetti, gli ingegneri civili e gli specialisti dell'impiantistica.

  6. E' auspicata la rotazione del Presidente all'interno delle tre categorie professionali (sopra indicate).
Articolo 9 : Compiti e competenze del comitato
  1. Spettano al comitato tutte le facoltà che non sono d'esclusiva competenza dell'assemblea; in particolare i seguenti compiti e competenze:

    a) decidere le ammissioni e le esclusioni sotto riserva di ricorso all'assemblea generale;
    b) gestire i fondi dell'associazione;
    c) presentare ogni anno all'assemblea generale un rapporto di gestione e un rendiconto finanziario;

    d) preparare le trattande da sottoporre all'assemblea generale;
    e) assolvere i mandati affidatigli dall'assemblea;
    f) rappresentare l'associazione in ogni circostanza;
    g) scegliere ogni rappresentante o delegato
    .
Articolo 10 : Diritto di firma
  1. L'associazione è vincolata verso terzi dalla firma individuale del presidente e collettiva a due degli altri membri di comitato.
Articolo 11 : Revisori
  1. L'assemblea generale sceglie due revisori nominati per due anni, che sono incaricati di controllare i conti e di fare rapporto scritto all'assemblea generale.
Articolo 12 : Segretariato
  1. Il segretariato può avere sede presso lo studio del presidente oppure può avere sede indipendente.
  2. Collabora con il Comitato per l'assolvimento dei compiti dello stesso.
Articolo 13 : Commissioni
  1. Il comitato può costituire commissioni permanenti o ad hoc, formate da rappresentanti degli studi affiliati, per lo svolgimento di compiti speciali in aiuto all'attività del comitato.
Articolo 14 : Patrimonio sociale
  1. Gli introiti dell'associazione sono costituiti dai contributi dei membri, da doni o da altri proventi.

  2. Il patrimonio sociale iniziale è costituito da attivi e passivi delle due associazioni fondatrici.

  3. Viene creato un fondo per studenti e apprendisti, gestito da un Regolamento che verrà deciso dall'Assemblea.
Articolo 15 : Doveri dei membri
  1. I membri dell'associazione non hanno alcun diritto personale al patrimonio sociale.

  2. E' esclusa la loro responsabilità per gli impegni dell'associazione.

  3. I membri sono tenuti a rispettare e applicare le regole e le convenzioni ratificate dall'assemblea generale.
Articolo 16 : Modifica dello statuto
  1. L'assemblea generale può modificare lo statuto in ogni tempo alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

  2. Le proposte di modifica devono essere indicate nella lettera di convocazione.
Articolo 17 : Scioglimento
  1. Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati a condizione che la proposta di dissoluzione sia stata annunciata chiaramente nella lettera di convocazione.

  2. Il saldo attivo eventuale sarà destinato ad un'azione in relazione con gli scopi statutari.

I presenti statuti sono stati approvati con la firma del contratto di fusione in data
16 giugno 1999.

Il Presidente:

Arch. Flavio Franzi

Il Vice Presidente:

Ing. Mauro Rezzonico

ASIAT Associazione Studi d'Ingegneria e d'Architettura Ticinesi - Via Nosetto 3 - 6500 Bellinzona
tel.091.825.55.56- fax 091.825.55.58 - e-mail : info@asiat.ch