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Articolo
1 : Nome, scopo, sede
- L'Associazione
Studi d'Ingegneria e di Architettura Ticinesi (ASIAT) è
un'associazione padronale derivante dalla fusione delle ora
disciolte USIT e ADLAT di cui ha assunto la totalità
degli attivi e dei passivi ed é retta dal presente
Statuto e dagli Articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Scopo dell'associazione è trattare tutte le questioni
inerenti all'attività dei suoi membri nell'ambito dell'esercizio
della loro professione.
- L'associazione
può stare in giudizio per sé e per i propri
membri.
- La
durata dell'associazione è illimitata.
La
sede è quella del segretariato.
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Articolo
2 : Membri
- Possono
essere membri dell'associazione gli studi che svolgono unicamente
attività di progettazione e direzione lavori, consulenza
e perizie nei campi della costruzione, del territorio e dell'ambiente
in modo indipendente con sede nel Cantone Ticino, a condizione
che almeno uno dei titolari o dei collaboratori dirigenti
effettivi abbiano almeno i requisiti richiesti per l'iscrizione
al Registro Svizzero degli architetti/ingegneri (REG A) o
degli architetti/ingegneri-tecnici (REG B). Per gli specialisti
dell'impiantistica (settore elettrico, termo-sanitario e ventilazione)
è richiesto il diploma di maestria federale o titolo
equivalente.
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Sono ammessi anche quegli studi che non soddisfano le condizioni
minime se iscritti all'ADLAT o all'USIT al momento della costituzione
della nuova associazione.
- Possono
anche essere ammessi alle stesse condizioni, su richiesta,
i membri A.TI.P.I. (Associazione Ticinese Progettisti Impianti)
e AATIDA (Associazione Architetti Ticinesi a Diritto Acquisito)
al momento della costituzione della nuova associazione.
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Articolo
3 : Adesioni, dimissioni, radiazioni
- Il
comitato decide sulle domande di adesione sotto riserva di
ricorso all'assemblea generale. Ogni membro può lasciare
l'associazione inoltrando le proprie dimissioni per iscritto
con 6 mesi di preavviso per la fine di ogni anno civile.
- Il
comitato può radiare un membro che non soddisfi più
alle condizioni dell'art.2 o che non adempia agli obblighi
statutari. I motivi dell'esclusione saranno comunicati all'interessato,
il quale avrà facoltà di ricorso all'assemblea
generale.
- Il
membro dimissionario o escluso è tenuto a dar seguito
ai suoi obblighi statutari e regolamentari fino alla fine
dell'anno civile.
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Articolo
4 : Organi dell'associazione
Gli
organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale;
b) il comitato;
c) i revisori;
d) il segretariato;
e) le commissioni.
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Articolo
5 : Assemblea generale
- L'assemblea
generale si compone di tutti i membri; ogni membro ha diritto
ad un voto.
- L'assemblea
è convocata per iscritto dal comitato con preavviso
di almeno 20 giorni, secondo necessità, ma almeno una
volta all'anno. La convocazione è pubblicata sul Foglio
Ufficiale del Cantone Ticino.
- Assemblee
straordinarie possono essere convocate anche a più
breve termine per iniziativa del comitato o a richiesta di
almeno 1/5 dei membri.
- L'assemblea
generale delibera sulle trattande all'ordine del giorno. Le
deliberazioni sono valide indipendentemente dal numero dei
soci presenti.
- Resta
riservata al comitato la facoltà di rinviare una deliberazione
a votazione per corrispondenza, qualora il numero dei voti
presenti o rappresentati non raggiunga almeno i due terzi
dei membri iscritti.
- E'
comunque tenuto a farlo entro 30 giorni nel caso di stipulazione
di convenzioni che vincolano i membri dell'associazione nella
loro attività professionale nonché nel caso
di scioglimento dell'associazione, sempre che i presenti all'assemblea
non raggiungano i due terzi dei membri iscritti.
- Ogni
membro può rappresentare un solo altro membro.
- I
soci che si fanno rappresentare devono annunciarsi per iscritto
al comitato almeno due giorni prima dell'assemblea e designare
il membro che li rappresenta.
- Le
decisioni sono prese alla maggioranza dei voti espressi. In
caso di parità, il voto del presidente decide.
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Articolo
6 : Votazioni per corrispondenza
- Il
comitato può indire votazioni per iscritto fissando
un termine di 30 giorni, mediante lettera raccomandata ad
ogni membro.
- Se
la votazione per iscritto è stata indetta a seguito
d'insufficiente presenza ad un'assemblea come da art. 5, l'esito
sarà ritenuto valido solo se almeno due terzi dei membri
si saranno espressi. Le decisioni sono prese alla maggioranza
dei voti espressi. In caso di parità, il voto del presidente
decide.
- In
caso contrario la deliberazione sarà demandata entro
30 giorni ad un'assemblea straordinaria che deciderà
alla maggioranza dei due terzi presenti o rappresentati.
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Articolo
7 Competenza dell'assemblea generale
- E'
d'esclusiva competenza dell'assemblea generale di:
a)
approvare i conti ed il rapporto di gestione del comitato;
b) eleggere i membri del comitato, il presidente ed i revisori;
c) fissare l'importo dei contributi e delle tasse sociali;
d) deliberare sulle questioni sottoposte dal comitato;
e) modificare lo statuto;
f) nominare commissioni per incarichi particolari;
g) deliberare su eventuali ricorsi;
h) pronunciare lo scioglimento dell'associazione.
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Articolo
8 : Comitato
- Il
comitato si compone di 5 membri, di cui un presidente, eletti
per due anni dall'assemblea generale e rieleggibili al massimo
due volte consecutive.
- Il
comitato sceglie nel suo seno un vice-presidente.
- Si
riunisce secondo necessità e sarà convocato
dal segretariato su richiesta del presidente o di due suoi
membri.
- Le
deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri.
- Nel
comitato devono essere rappresentati gli architetti, gli ingegneri
civili e gli specialisti dell'impiantistica.
- E'
auspicata la rotazione del Presidente all'interno delle tre
categorie professionali (sopra indicate).
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Articolo
9 : Compiti e competenze del comitato
- Spettano
al comitato tutte le facoltà che non sono d'esclusiva
competenza dell'assemblea; in particolare i seguenti compiti
e competenze:
a) decidere le ammissioni e le esclusioni sotto riserva di
ricorso all'assemblea generale;
b) gestire i fondi dell'associazione;
c) presentare ogni anno all'assemblea generale un rapporto
di gestione e un rendiconto finanziario;
d) preparare le trattande da sottoporre all'assemblea generale;
e) assolvere i mandati affidatigli dall'assemblea;
f) rappresentare l'associazione in ogni circostanza;
g) scegliere ogni rappresentante o delegato.
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Articolo
10 : Diritto di firma
- L'associazione
è vincolata verso terzi dalla firma individuale del
presidente e collettiva a due degli altri membri di comitato.
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Articolo
11 : Revisori
- L'assemblea
generale sceglie due revisori nominati per due anni, che sono
incaricati di controllare i conti e di fare rapporto scritto
all'assemblea generale.
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Articolo
12 : Segretariato
- Il
segretariato può avere sede presso lo studio del presidente
oppure può avere sede indipendente.
- Collabora
con il Comitato per l'assolvimento dei compiti dello stesso.
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Articolo
13 : Commissioni
- Il
comitato può costituire commissioni permanenti o ad
hoc, formate da rappresentanti degli studi affiliati, per
lo svolgimento di compiti speciali in aiuto all'attività
del comitato.
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Articolo
14 : Patrimonio sociale
- Gli
introiti dell'associazione sono costituiti dai contributi
dei membri, da doni o da altri proventi.
- Il
patrimonio sociale iniziale è costituito da attivi
e passivi delle due associazioni fondatrici.
- Viene
creato un fondo per studenti e apprendisti, gestito da un
Regolamento che verrà deciso dall'Assemblea.
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Articolo
15 : Doveri dei membri
- I
membri dell'associazione non hanno alcun diritto personale
al patrimonio sociale.
- E'
esclusa la loro responsabilità per gli impegni dell'associazione.
- I
membri sono tenuti a rispettare e applicare le regole e le
convenzioni ratificate dall'assemblea generale.
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Articolo
16 : Modifica dello statuto
- L'assemblea
generale può modificare lo statuto in ogni tempo alla
maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.
- Le
proposte di modifica devono essere indicate nella lettera
di convocazione.
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Articolo
17 : Scioglimento
- Lo
scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea
generale alla maggioranza dei due terzi dei voti presenti
o rappresentati a condizione che la proposta di dissoluzione
sia stata annunciata chiaramente nella lettera di convocazione.
- Il
saldo attivo eventuale sarà destinato ad un'azione
in relazione con gli scopi statutari.
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