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1. Per incarichi tecnici privati, per prestazioni riguardanti opere pagate o sussidiate dallo Stato del Cantone Ticino si stabilisce che a partire dal 1°gennaio 2003, valgono le seguenti basi di riferimento per la definizione degli onorari. 1.1 Onorari in percentuale dei costi di costruzione (ex tariffa-costo) - Per i nuovi mandati (incarichi diretti) sarà applicato il tasso percentuale di base degli onorari (p), calcolato secondo il regolamento SIA 103, con i parametri K1 e K2 validi per il 2003 indicati nella tabella sottostante, considerando pure la possibilità di onorari forfettari gliobali. - Per i contratti in corso vale quanto stabilito per ogni singolo caso : i parametri K1 e K2 sono eventualmente da adattare, a dipendenza di quanto indicato nel contratto.
1.3 Rimborso
- spese
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