CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER I DISEGNATORI
Valevole dal 1° gennaio 1998
Stipulato
fra:
l'Associazione
Studi d'ingegneria e di
architettura Ticinesi "ASIAT"
da
una parte
e
il
Sindacato Edilizia e Industria "SEI",
l'Organizzazione Cristiano Sociale del Cantone Ticino "OCST"
dall'altra
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Raggio di applicazione del contratto e definizione di disegnatore
e di apprendista
1.1
Il presente contratto disciplina nel Cantone Ticino i rapporti di
lavoro tra i datori di lavoro e i disegnatori d'ambo i sessi (apprendisti
compresi) negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria
civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in
genere (edilizia, genio civile, geologia, economica forestale, impianti
elettrici, sanitari, di riscaldamento, di ventilazione e professioni
affini).
1.2
Disegnatore è colui che, in possesso dell'attestato federale
di capacità, è assunto in qualità di disegnatore.
E' considerato disegnatore ai fini del presente contratto, anche chi
può dimostrare una formazione generale nonché capacità
tecniche e professionali equivalenti a quelle richieste per l'ottenimento
dell'attestato di capacità; egli dovrà inoltre comprovare
che ha svolto una pratica nel ramo del disegno per un periodo corrispondente
a quello necessario per l'ottenimento dell'attestato.
1.3
E' apprendista disegnatore chi opera in uno studio per apprendere
la professione di disegnatore.
Art.
2
Esecuzione del contratto
2.1
Le parti contraenti si impegnano a fare osservare il presente contratto
collettivo di lavoro. A tale scopo ciascuna di esse è tenuta
ad adoperarsi presso i propri membri usando, se necessario, i mezzi
concessi dagli statuti e dalla legge.
2.2
Le parti contraenti dichiarano tra di loro, secondo i principi della
buona fede, le divergenze di opinione ed eventuali vertenze contrattuali
e si adopereranno per la loro composizione.
2.3
Ogni divergenza contrattuale non appianabile direttamente tra datore
di lavoro e disegnatore/trice sarà risolta dalla commissione
paritetica, dal collegio arbitrale o dall'arbitro unico. Rimane
riservata la competenza del giudice civile per i non firmatari.
Art.
3
Obblighi finanziari
3.1
I datori di lavoro e i disegnatori/trici hanno l'obbligo di coprire
le spese per l'esecuzione del contratto e, segnatamente, per il funzionamento
della commissione paritetica.
3.2
Le entrate per contributi di solidarietà e per multe serviranno
a coprire le spese suddette, nella misura del possibile.
Art.
4
Commissione paritetica professionale
4.1
I datori di lavoro e i disegnatori/trici provvedono all'applicazione
e all'interpretazione del presente contratto, per il tramite dell'apposita
commissione paritetica professionale.
4.2
All'uopo è designata una commissione paritetica cantonale
nel ramo del disegno. La commissione è composta da otto
membri e da quattro supplenti. Quattro membri e due supplente sono
designati dai contraenti che rappresentano i datori di lavoro. Gli
altri quattro membri e gli altri due supplente sono invece designati
dai contraenti che rappresentano i disegnatori.
4.3
Il funzionamento della commissione paritetica è precisato in
un apposito regolamento.
4.4
La commissione ha per compito:
-
di adottare gli opportuni provvedimenti e di prendere le debite decisioni
per l'applicazione
del contratto e per la soluzione dei problemi inerenti la professione,
previa l'elaborazione di
piani annuali di attività;
- di elaborare dei preventivi annuali di finanziamento dei piani di
attività;
- di ripartire tra datori di lavoro e disegnatori/trici le spese relative
al finanziamento della
commissione e dell'attività svolta;
- di assolvere compiti particolari ad essa assegnati dai contraenti;
- di interpretare e di fare applicare il contratto collettivo di
lavoro;
- di notificare alle organizzazioni firmatarie ed agli organi competenti
i casi di violazione del
contratto;
- di amministrare i proventi dei contributi di solidarietà;
- di promuovere periodicamente corsi di aggiornamento e di perfezionamento
professionale;
- di creare un fondo di aiuto a favore dei disegnatori in caso di
bisogno o di decesso;
- di infliggere ai violatori del contratto multe da fr. 50.-- (cinquanta)
a fr. 2'000.-- (duemila)
secondo la gravità del caso;
- di risolvere eventuali vertenze relative al presente contratto;
- di intervenire in collaborazione con le autorità competenti
in caso di denunce di inadempienze delle
norme relative agli apprendisti.
4.5
Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza delle singole
parti. In caso di mancato accordo, oppure quando le decisioni non
possono essere prese nella forma prevista, le vertenze saranno sottoposte
al collegio arbitrale o all'arbitro unico, i quali decideranno inappellabilmente.
Rimane riservata la competenza del giudice civile per i non firmatari.
La commissione paritetica professionale può costituire sottocommissioni
regionali, aventi compiti di sorveglianza.
I datori di lavoro e i disegnatori sono tenuti a lasciare che la commissione
o le sottocommissioni regionali eseguano controlli, prendano visione
delle liste di paga, dei conteggi INSAI o di altri istituti assicurativi
e delle relative tessere di adesione e carte professionali. I membri
ed i supplenti della commissione e delle sottocommissioni sono tenuti
a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante
lo svolgimento dei loro compiti.
Art.
5
Collegio arbitrale
E' costituito
un collegio arbitrale quale istanza di ricorso contro le decisioni
della commissione paritetica e quale istanza competente a decidere
le vertenze non risolte dalla commissione paritetica. Rimane riservata
la procedura civile per i non firmatari.
Esso è composto di tre membri e cioè di un presidente
designato dal presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino
e di due membri, designati rispettivamente da ogni parte contraente.
Il presidente del Tribunale d'Appello del Cantone Ticino designa un
supplente del presidente e ogni parte contraente un supplente del
membro da essa designato; i supplenti sostituiscono i membri impediti,
assenti o ricusati.
I componenti del collegio arbitrale ed i loro supplenti rimangono
in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.
Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale,
parte integrante del presente contratto, stabilisce il funzionamento
del collegio e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni
delle controversie.
Il collegio può addossare alla parte soccombente in tutto o
in parte le spese della procedura.
Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo
diritto.
La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il collegio
arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente.
Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso
di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la
presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato
sentita l'altra parte o in base agli atti.
Il collegio apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio
tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide
liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.
Il termine per ricorrere al collegio arbitrale è di 30 giorni.
I membri del collegio sono tenuti a mantenere il segreto su tutto
quanto vengono a conoscere durante l'istruzione delle vertenze.
Art.
6
Arbitro unico
Con l'accordo
della commissione paritetica, del datore di lavoro e del disegnatore
interessati, la controversia può essere sottoposta al giudizio
di un arbitro unico anziché a quello del collegio arbitrale.
In tal caso l'arbitro unico verrà designato dal presidente
del Tribunale d'Appello.
L'arbitro unico pronuncerà il suo giudizio secondo la procedura
prevista per il collegio arbitrale.
Per l'arbitro unico valgono le norme stabilite per il collegio arbitrale.
Art.
7
Contributi professionali
7.1
Per la copertura delle spese derivanti dalla corretta applicazione
del CCL, nonché per sviluppare azioni tendenti al miglioramento
della formazione professionale oltre che alla difesa degli interessi
generali della professione, è istituito un contributo professionale,
da versare alla commissione paritetica, del seguente ammontare:
a) Contributo dei datori di lavoro:
tutti i datori di lavoro assoggettati al CCL devono versare un contributo
di esecuzione e di
controllo pari a fr. 150.-- all'anno.
b) Contributo dei disegnatori/trici:
tutti i disegnatori/trici assoggettati versano un contributo di esecuzione
e di controllo pari
allo 0,4% del salario AVS. Questo importo viene dedotto ogni mese
dal salario del lavorato-
re e deve figurare chiaramente nel conteggio salario.
7.2
Il datore di lavoro è obbligato a trattenere il contributo
professionale mensilmente ed a versarlo alla commissione paritetica.
7.3
E' fatto divieto ai datori di lavoro di assumere a proprio carico
il pagamento del contributo professionale dovuto dal disegnatore/trice.
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di
mancata trattenuta sul salario.
7.4
Per i membri delle associazioni contraenti, il contributo è
compreso nella quota d'associazione.
7.5
Ai disegnatori/trici iscritti ad uno dei sindacati firmatari del
CCL, il contributo dedotto dal salario verrà rimborsato dalle
rispettive associazioni sindacali ai propri associati.
Art. 8
Contratti di adesione
Nell'interesse
delle parti contraenti, al presente contratto collettivo di lavoro
possono aderire altre organizzazioni di datori di lavoro e sindacali,
le quali comprovino una adeguata rappresentatività. Le stesse
devono dimostrare che le loro tasse sociali non sono d'importo inferiore
al contributo professionale.
L'organizzazione sindacale si impegna a provvedere che questo contratto
collettivo di lavoro venga firmato ed applicato anche dai datori di
lavoro non associati e da quelli che provengono dall'esterno e che
eseguono lavori nell'ambito delle attività oggetto del presente
contratto.
L'atto di adesione al contratto collettivo di lavoro dovrà
avvenire presso la commissione paritetica, la quale si incaricherà
di farlo firmare dalle parti contraenti.
Art.
9
Diritti sindacali
Sono
riconosciuti ai disegnatori i seguenti diritti:
- di affiliarsi ad un'organizzazione sindacale di loro scelta;
- di esporre all'albo dell'ufficio le comunicazioni di ordine professionale
o sindacale della loro categoria
purché queste portino la firma di un responsabile;
- di riunirsi per discutere problemi sindacali concernenti la loro
attività professionale; queste riunioni
si potranno tenere anche durante le ore di lavoro e all'interno dell'ufficio
purché riguardino stret-
tamente e particolarmente l'attività dello studio e previo
avviso al datore di lavoro che vi potrà
partecipare.
Disposizioni
materiali
Art.
10
Ordine sul lavoro
10.1
Il datore di lavoro e il disegnatore devono garantire il buon andamento
del lavoro e la disciplina.
10.2
Protezione del disegnatore
Il datore di lavoro deve prendere tutte le misure atte a proteggere
i disegnatori contro le malattie e contro gli infortuni.
10.3
Per quel che riguarda il lavoro al terminale i datori di lavoro si
atterranno alle raccomandazioni relative alla protezione della salute
emanate dall'INSAI e dall'UFIAML.
10.4
Il lavoro a cottimo non è permesso in nessuna forma.
Art.
11
Istrumenti di lavoro
Il datore
di lavoro mette a disposizione del disegnatore tutti gli strumenti
necessari, conformemente all'art. 327 del CO e provvede ad una organizzazione
che consenta di svolgere il lavoro in buone condizioni. Salvo accordo
o uso contrario, il datore di lavoro deve fornire gli utensili ed
il materiale di cui ha bisogno per il lavoro.
Se d'intesa con il datore di lavoro, il disegnatore/trice mette a
disposizione utensili o materiali per l'esecuzione del lavoro, egli
deve essere adeguatamente indennizzato, salvo accordo o uso contrario.
Art.
12
Durata normale del lavoro
12.1
La durata normale settimanale del lavoro è di 40 ore ripartite
su cinque giorni.
12.2
Le ore di lavoro sono le ore di presenza effettiva sul posto di
lavoro.
Le pause durante le quali il disegnatore può lasciare il posto
di lavoro non vengono considerate come ore di lavoro.
Il tempo necessario per portarsi dall'ufficio dove ha sede la ditta
al cantiere viene calcolato come tempo di lavoro.
12.3
E' ammesso prestare ore in più o in meno rispetto alla durata
normale settimanale del lavoro, nel rispetto della Legge sul lavoro;
la quantità di ore per difetto o per eccesso viene definita
"ore flessibili".
12.4
Le ore flessibili complessive non possono superare le 15 ore mensili.
La
compensazione in tempo libero di quelle in eccesso, deve avvenire
entro la fine dell'anno civile ed essere concordata tra datore di
lavoro e lavoratore, considerando le reciproche esigenze.
In
casi eccezionali, qualora la compensazione in tempo libero non fosse
stata possibile, si procederà al pagamento, a salario base
senza supplementi, delle ore restanti.
12.5
Le ore flessibili risultanti devono figurare sul conteggio mensile
del salario.
Art.
13
Lavoro oltre la durata normale e supplementi salariali
13.1
Il lavoro oltre la durata normale è ammesso solo in via
eccezionale e quando l'urgenza e la necessità sono chiaramente
dimostrate.
Per le ore straordinarie è dovuta una mercede pari allo stipendio
mensile diviso per 177, al quale si aggiunge un supplemento del 25%
per il lavoro prestato nei giorni feriali e del 50% per il lavoro
prestato di notte, nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali
del Cantone Ticino.
E' lavoro di notte quello prestato fra le ore 20.00 e le ore 06.00
e festivo quello prestato nelle domeniche e nei giorni festivi ufficiali
per il Cantone Ticino.
13.2
La commissione paritetica ha il compito del controllo del lavoro
straordinario al fine di evitare abusi.
Art.
14
Indennità di trasferta
14.1
Il disegnatore che deve prestare la sua opera lontano dal normale
posto di lavoro ha diritto al rimborso delle spese.
14.2
Per la determinazione del rimborso spese valgono le disposizioni
particolari emanate ogni anno dal Consiglio di Stato per gli uffici
tecnici privati.
14.3
Al momento dell'assunzione il datore di lavoro ed il disegnatore si
accordano sull'eventuale utilizzazione da parte del disegnatore del
proprio mezzo di trasporto per ragioni di lavoro.
Art.
15
Vacanze
15.1
Il disegnatore ha diritto ad un periodo di vacanza pagato di 20
giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro, escluso il sabato
e i giorni festivi.
15.2
Se il disegnatore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno
civile le sue vacanze sono calcolate pro rata.
15.3
Il periodo delle vacanze deve essere fissato di comune accordo
tra il datore di lavoro e il dipendente, tenendo conto dei bisogni
del datore di lavoro e del disegnatore. Tuttavia, l'interruzione collettiva
del lavoro non può superare il periodo delle vacanze collettive
dell'edilizia.
15.4
Neppure durante le vacanze il disegnatore può eseguire lavori
inerenti la sua professione per conto di terzi.
15.5
I giorni di malattia o di infortunio durante le vacanze non sono
calcolati come giorni di vacanza; il disegnatore è tenuto ad
informare immediatamente il datore di lavoro della malattia o dell'infortunio
verificatosi durante le vacanze. Convalescenza e cura non sono
considerate vacanze. Rimane comunque riservato quanto dispone l'art.
329 lett. b del CO.
15.6
In nessun caso le vacanze possono essere eliminate, nemmeno dietro
compenso.
Art.
16
Giorni festivi
16.1
Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Catone Ticino.
16.2
Per i giorni festivi non è dovuto ricupero.
Art.
17
Congedi
Il
disegnatore ha diritto a dei congedi speciali, senza perdita di salario,
che devono essere comunicati tempestivamente al datore di lavoro.
Il
congedo non sarà inferiore:
- a 5 giorni in caso di proprio matrimonio;
- a 2 giorni in caso di nascita di un figlio;
- a 3 giorni in caso di decesso di un familiare stretto (coniuge,
figlio, genitore o chi ne ha fatto
le veci) ed al tempo adeguato nel caso di decesso di altri familiari;
- a 2 giorni per trasloco;
- a 1 giorno per matrimonio del proprio figlio;
- al tempo necessario in caso di visita o ispezione militare;
- al tempo necessario di visite mediche o sanitarie;
- al tempo necessario per assolvere ad obblighi legali;
- al tempo necessario per svolgere un'attività sindacale
inerente alla categoria professionale e
in veste di delegato ufficiale; in tal caso la commissione paritetica
rifonderà al datore di
lavoro l'onere finanziario causato dall'assenza del dipendente;
- al tempo necessario per corsi di formazione professionale, con l'accordo
del datore di lavoro;
- al tempo necessario per cariche pubbliche, fermi i limiti dell'art.
324a del CO.
Art.
18
Servizio militare svizzero obbligatorio o servizio di protezione
civile
18.1
Il disegnatore ha diritto, nei casi di normali corsi di ripetizione
o corsi speciali considerati, ai fini del servizio militare, come
corsi di ripetizione, al 100% dello stipendio e durante la scuola
reclute al 40% se celibe e all'80% se coniugato o celibe con obblighi
di assistenza.
Il disegnatore non avrà diritto ad alcun versamento di
salario nei casi di corsi facoltativi o di punizione.
18.2
Ai fini del diritto allo stipendio, i corsi obbligatori di protezione
civile sono parificati al servizio militare.
18.3
Le prestazioni della cassa di compensazione spettano al datore
di lavoro; nel caso di corsi facoltativi o di punizione esse spettano
al disegnatore.
18.4
Il disegnatore ha diritto allo stipendio durante il servizio militare
obbligatorio, la scuola reclute, la scuola di sott'ufficiale e durante
i corsi obbligatori di protezione civile solo se è stato alle
dipendenze del suo datore di lavoro durante i tre mesi che precedono
l'entrata in servizio e se il rapporto di lavoro dura più
di nove mesi dopo il servizio prestato.
I suddetti diritti sono acquisiti dal disegnatore anche nel caso
in cui quest'ultimo venga licenziato prima della scadenza dei nove
mesi. Al disegnatore è comunque assicurato il minimo stabilito
dall'art. 324 lett. a) del CO.
18.5
Le date dei corsi di ripetizione, della scuola reclute e della
scuola di sott'ufficiale devono essere comunicate al datore di lavoro
immediatamente dopo che il disegnatore ne ha avuto conoscenza.
18.6
Se su richiesta del datore di lavoro il dipendente viene esentato
da un normale corso di ripetizione, dalla scuola reclute o dalla scuola
di sott'ufficiale, la conseguente tassa militare è a carico
del datore di lavoro.
Al momento del rimborso, la tassa militare dovrà essere rifusa
al datore di lavoro.
18.7
Il salario di riferimento per la scuola reclute è quello
relativo al 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica.
Art.
19
Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia
19.1
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore presso
una cassa malati svizzera riconosciuta che garantisca a partire dal
trentunesimo giorno di malattia almeno il 90% del salario, per la
durata di 720 giorni nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
19.2
Il premio per tale assicurazione è diviso in parti uguali
tra datore di lavoro e disegnatore/trice.
19.3
Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare il salario completo
nei primi trenta giorni di malattia.
19.4
In caso di maternità il datore di lavoro deve versare alla
disegnatrice il salario completo per 35 giorni prima e 50 giorni dopo
il parto. Alla disegnatrice è comunque assicurato quanto
stabilito dall'art. 324 lett. a) del CO.
19.5
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico
dal terzo giorno dall'inizio dell'assenza. A richiesta del datore
di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la durata presumibile
dell'assenza. Se la stessa dovesse essere superiore, potrà
essere richiesta la presentazione di un nuovo certificato.
19.6
Sulle indennità di malattia non dovranno essere conteggiate
le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali
obbligatorie ( AVS-AI-AD-IPG-LAINF) e il contributo professionale.
Art.
20
Assicurazione per perdita di salario in caso di infortunio professionale
e non professionale
20.1
I datori di lavoro si impegnano ad assicurare il disegnatore contro
gli infortuni professionali e non professionali presso una compagnia
di assicurazione che garantisca a partire dal trentunesimo giorno
di infortunio almeno il 90% del salario per la durata di 720 giorni
nel giro di 900 giorni consecutivi.
L'assicurazione dovrà versare le proprie indennità mensilmente.
20.2
Il premio per tale assicurazione è a carico del datore di
lavoro. Il disegnatore deve rifondere al datore di lavoro solo il
premio per l'assicurazione contro l'infortunio non professionale.
20.3
Il datore di lavoro si impegna a versare il salario nei primi 30
giorni di assenza per infortunio.
Per detto periodo il datore di lavoro incasserà le prestazioni
assicurative.
20.4
Gli obblighi assicurativi del datore di lavoro per i casi di invalidità
permanente, anche solo parziale, per i casi di morte in seguito a
infortunio e per la cura medica e ospedaliera e i medicamenti, sempre
in caso di infortunio, sono regolati dalla legge cantonale sul lavoro,
dalla LAMI e dalla LAINF.
20.5
Sulle indennità d'infortunio non dovranno essere conteggiate
le deduzioni di legge previste per le assicurazioni sociali e previdenziali
obbligatorie ( AVS-AI-AD-IPG-LAINF) e il contributo professionale.
Art.
21
Previdenza professionale
21.1
I datori di lavoro devono assicurare i disegnatori che sottostanno
a contratto collettivo di lavoro contro i rischi della vecchiaia,
invalidità e decesso.
Riguardo ai rischi ed alle prestazioni assicurati, nonché al
salario assicurato ed all'ammontare dei premi, questa previdenza del
personale deve corrispondere complessivamente almeno alle condizioni
della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.
21.2
Gli assicurati devono essere informati sulle prestazioni dell'assicurazione.
Art.
22
Indennità di partenza
22.1
Al disegnatore con almeno 50 anni di età, che cessa l'attività
dopo 20 o più anni di servizio presso lo stesso studio, dovrà
essere versata un'indennità di partenza.
22.2
Se il disegnatore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità
deve essere versata al coniuge superstite o ai figli minorenni, o,
in mancanza di questi, alle altre persone verso le quali egli adempiva
obblighi di assistenza.
22.3
L'indennità di partenza viene versata sulla base di un punteggio
ottenuto moltiplicando gli anni di età per gli anni di servizio
secondo la seguente scala:
22.4
L'indennità può essere diminuita o soppressa se il rapporto
di lavoro è disdetto dal disegnatore senza causa grave o è
sciolto senza preavviso dal datore di lavoro per causa grave.
L'indennità è esigibile con la fine del rapporto di
lavoro.
22.5
Le prestazioni che il disegnatore riceve da un'istituzione di previdenza
a favore del personale possono essere dedotte dall'indennità
di partenza in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo
delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.
Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella
misura in cui s'impegni a pagare al disegnatore future prestazioni
previdenziali o gliele assicuri attraverso un terzo.
Art.
23
Indennità di decesso
In
caso di decesso del disegnatore durante il rapporto di lavoro, il
datore di lavoro verserà agli eredi un importo almeno pari
a due mesi di salario; a 3 mesi se il rapporto di lavoro dura da oltre
5 anni, salvo nei casi in cui una prestazione equivalente sia garantita
da un ente al cui finanziamento il datore di lavoro abbia contribuito
anche solo parzialmente.
Art.
24
Assegni per i figli
Il disegnatore
ha diritto agli assegni per i figli garantiti dalla legge.
Art.
25
Pagamento del salario
Il
datore di lavoro deve versare il salario al disegnatore al più
tardi entro la fine di ogni mese e le indennità speciali entro
la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.
Art.
26
Assunzione e licenziamento
26.1
I primi due mesi di servizio sono periodo di prova. Durante il
periodo di prova ognuna delle parti può disdire il contratto
per la fine di una settimana lavorativa con preavviso di sette giorni.
26.2
Trascorso il periodo di prova la disdetta va data in forma scritta:
a)
per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da meno di
un anno, per la fine del
mese successivo alla disdetta;
b) per i disegnatori che sono alle dipendenze della ditta da oltre
un anno, per la fine del
secondo mese successivo alla disdetta.
26.3
Trascorso il periodo di prova, se la disdetta è data da
parte del datore di lavoro, il disegnatore ha diritto al tempo necessario,
senza deduzione di salario, per la ricerca di un nuovo lavoro.
26.4
Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente fintanto
che lo stesso è al beneficio delle prestazioni assicurative
secondo gli art. 19 e 20 del presente contratto.
26.5
Il licenziamento deve essere dato prima della fine del mese e motivato
con lettera raccomandata; resta riservato l'art. 337 del CO relativo
al licenziamento per cause gravi.
26.6
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al disegnatore un
attestato che indichi esclusivamente la natura e la durata dei suoi
servigi. A speciale richiesta del disegnatore l'attestato deve esprimersi
anche sulle sue prestazioni e sulla condotta.
Art.
27
Obblighi del disegnatore
Al disegnatore
incombono, a riguardo degli strumenti di lavoro e degli apparecchi
messigli a disposizione, gli obblighi derivanti dall'art. 321a del
CO.
Art. 28
Apprendisti
28.1
Tra il datore di lavoro e un apprendista deve essere stipulato un
regolare contratto di apprendistato, conforme alle vigenti leggi in
materia di formazione professionale.
28.2.
Non si possono concedere vacanze agli apprendisti in un'epoca dell'anno
in cui sono soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi scolastici
di formazione professionale.
Gli apprendisti hanno diritto ad un periodo di vacanze pagato di 25
giorni lavorativi per ogni anno intero di lavoro.
28.3
Il premio dell'assicurazione contro gli infortuni professionali e
non professionali degli apprendisti è a carico del datore di
lavoro (cfr. Art. 29 cpv. 5 della legge cantonale sulla formazione
professionale del 24 maggio 1984, in vigore dal 1 gennaio 1985).
Art.
29
Assicurazione contro la disoccupazione
Il datore
di lavoro contribuirà al pagamento delle quote della cassa
disoccupazione nella misura del 50%.
Art.
30
Richiesta di discussione
Tutte
le questioni regolate nel presente CCLD dovranno essere discusse durante
la validità dello stesso su richiesta motivata di una delle
parti contraenti.
Art. 31
Questioni salariali
I
salari sono regolati nell'apposita tabella corrispondente alla convenzione
salariale del presente contratto.
Art.
32
Adeguamenti all'indice del costo della vita
32.1
Le parti si ritroveranno ogni anno, entro il 30 di novembre, per
discutere e concordare l'adeguamento del carovita.
32.2
L'adeguamento concordato sarà applicato sia ai salari contrattuali
che ai salari individuali.
Art.
33
Entrata in vigore, durata e disdetta
33.1
Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1998 e resterà
valido vino al 31 dicembre 1998.
33.2
Il contratto sarà ritenuto tacitamente rinnovato per un altro
anno se non verrà disdetto, con lettera raccomandata, almeno
3 mesi prima della scadenza, e così di seguito.
33.3
La parte che dà la disdetta si impegna a presentare contemporaneamente
le proposte di modifica del contratto.